Il referendum che abroga l’abrogazione dei diritti
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La campagna referendaria contro i licenziamenti facili è l’occasione per ridiscutere la concezione sbagliata e ideologica secondo cui le tutele non sono altro che un ostacolo all’economia. Quando si promuove un referendum abrogativo ci s’incammina lungo una strada in salita e piena di incognite di svariata natura. Stavolta, però, i promotori della consultazione referendaria sull’art. 8 della legge 2011/148 e sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori riscritto dalla legge 2012/92 un’incoraggiante certezza ce l’hanno in tasca. Il fatto è che l’avvio della campagna referendaria equivale ad un’energica sollecitazione a discutere l’impianto di base del discorso pubblico riguardante il (poco) lavoro che c’è e il (tanto) lavoro che si cerca e non si trova. Innumerevoli sono i miti da sfatare. Dicono che il surplus di rigidità delle tutele dei padri butta i figli in braccio alla “cattiva” flessibilità; che il diritto del lavoro uccide il diritto al lavoro; che il nuovo stenta ad affermarsi perché inciampa negli ostacoli disseminati dal vecchio che vuole sopravvivere a se stesso. Questa invece è soltanto l’infatuazione ideologica di vittime di un’evidenza più onirica che empirica. Impregnato di liberismo, il discorso pubblico ha per oggetto la mercificazione del lavoro, ossia l’annullamento della sua soggettività che non dà spazio all’idea che il lavoratore abbia diritto ad avere diritti. Bisogna riconoscere che un obiettivo del genere, la cui enunciazione risale al Libro bianco del secondo governo Berlusconi, è stato realizzato con la lucidità di un Dottor Stranamore e la coerenza di un dogmatico. Infatti, da molti segni è dato ricavare che le norme nel mirino dei referendum rappresentano più lo sbocco finale di un programma di politica del diritto sindacale e del lavoro che una risposta alla crisi economica in atto. Ininfluenti sul suo decorso, hanno però lo scopo di rompere il rapporto d’interazione tra economia e democrazia su cui si è costruita la storia dell’Occidente nella seconda metà del ‘900, ridisegnarne gli equilibri e stabilizzarli in una direzione nettamente sfavorevole al lavoro che mette a rischio la coesione del tessuto sociale. Che tutto questo ce lo imponesse per fronteggiare una situazione emergenziale la famosa lettera ferragostana della Bce è un’altra leggenda metropolitana. I suoi autori si limitavano a chiederci di valorizzare il decentramento della contrattazione collettiva a livello aziendale, come peraltro era stato previsto dall’accordo interconfederale del 28 giugno 2011; non pretendevano che dei soggetti privati d’incerta rappresentatività potessero negoziare in ambito locale deroghe peggiorative alla normativa contrattuale di livello superiore e alla stessa legislazione. Viceversa, l’art. 8 della legge del 2011 ha le caratteristiche di un asso pigliatutto. Sovverte la nostra costituzione che fa del contratto nazionale il veicolo privilegiato dell’istanza egualitaria per cui a lavoro uguale devono corrispondere uguali diritti e distrugge il presidio dell’inderogabilità di gran parte delle regole legislative col pretesto che in questo mondo libero l’autonomia contrattuale di chi cerca od ha un lavoro è identica a quella di chi glielo può dare o glielo può togliere, emarginando così anche la tutela giurisdizionale dei diritti. L’Europa di Draghi e Trichet ci chiedeva di rivedere le regole in tema di assunzioni e di licenziamenti (collettivi) in un’ottica che non poteva discostarsi da quella – che essa medesima aveva sponsorizzato con insistenza – della flexsecurity, come i suoi esperti hanno chiamato l’insieme delle tutele contro la disoccupazione. Come dire che non raccomandava di smantellare l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Pertanto, la motivazione dell’accanimento con cui è stata frantumata la tutela contro il licenziamento illegittimo va ricercata altrove. Umberto Romagnoli
Umberto Romagnoli, già professore di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna. Membro dell'Editorial Board di Insight. |