Il diritto del lavoro dopo il sisma globale

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Nel mondo trasformato dalla globalizzazione è impensabile riproporlo nelle forme novecentesche tarate sull'industria fordista. Forse la tutela del cittadino-lavoratore va spostata dal secondo termine sul primo.

La più importante monografia di diritto del lavoro pubblicata nella seconda metà del Novecento italiano, per l’esattezza 56 anni fa, si apre con queste parole: “Il diritto del lavoro, da più di dieci anni, vive in condizione di attesa” di una legge sindacale organica. Una legge che non sarebbe mai arrivata; e difatti Gino Giugni, l’autore della monografia, avrebbe ottenuto un ineguagliato successo di pubblico e di critica proprio perché fu il primo giurista italiano a presagire che il provvisorio era destinato a diventare permanente e sulla base di questa premessa teorizzò che al diritto sindacale e del lavoro del suo paese sarebbe toccato celebrare l’apologia dei processi di giuridificazione spontanea.

Noto con disappunto che non è stata ancora scritta una monografia di diritto del lavoro con un incipit di questo tenore: “Il diritto del lavoro, da più di venti anni, vive in condizione di attesa della sua morte annunciata”. A ben vedere, però, il disappunto non è giustificato. Alla fin dei conti, la condizione in cui oggi si trova diritto del lavoro non è una novità. Il diritto del lavoro è sempre stato paragonabile ad un edificio situato in una zona ad alto rischio sismico, perché è sempre stato costretto a confrontarsi con logiche di mercato capaci di farlo crollare. Tuttavia, le difficoltà che ha incontrato non hanno smesso di crescere; tant’è che molti hanno iniziato ad interrogarsi su quanto tempo mancasse alla sua demolizione assai prima della fine del secolo che aveva visto la sua affermazione. Pertanto, poiché il devastante sisma che lo ha colpito in questi ultimi anni e in tutti i paesi dell’Unione Europea è stato preceduto da numerosi segnali, il minimo che può dirsi è che l’allarme è stato sottovalutato. Ed io so perché. Il fatto è che i segnali d’allarme erano filtrati da un diaframma costituito da fideismi perfettamente speculari e simmetrici al catastrofismo dell’attuale disincanto. 

Infatti, se le prime volte che mi recavo come visiting professor nelle Università dell’America Latina non sbagliavo a credere di avere compiuto un viaggio più attraverso il tempo che nello spazio, sbagliavo a immaginarmi di essere entrato in contatto col passato remoto di quello che doveva considerarsi il più euro-centrico dei diritti nazionali. Viceversa, sbarcavo nel suo futuro prossimo nel suo stesso luogo d’elezione. Per questo, in occasione dei più recenti soggiorni, l’avere in tasca il biglietto del volo di ritorno non mi procurava più la tranquillizzante sensazione che provavo negli anni ’80. Originata da un senso di superiorità al limite della supponenza, la sensazione – di cui oggi mi vergogno – era quella di possedere la certezza che quel ticket mi avrebbe permesso di tornare in un angolo del pianeta dove il diritto del lavoro che insegnavo ai miei studenti non sarebbe mai stato maltrattato: non poteva né doveva essere maltrattato.

L’effetto dei terremoti, però, non si esaurisce nei cumuli di macerie che si lasciano dietro e bisogna rimuovere. Lanciano anche una sfida. E’ la sfida della ricostruzione. In effetti, “ricostruire” è la parola d’ordine che risuona dopo ogni terremoto. Declinata come un imperativo morale, essa risponde all’esigenza di rassicurare gente spaventata. Nel nostro caso, il clima sociale che si è gradualmente formato durante lo sciame sismico che ha investito il diritto del lavoro è la risultante di un mix di apatia, sfiducia, rassegnazione, conformismo, paura. Soprattutto, paura. Quella di chi, esposto al ricatto occupazionale, ritiene accettabile anche un lavoro scandalosamente sfruttato.

Debole e intermittente, invece, è l’opposizione apertamente conflittuale.

E’ intellettualmente onesto riconoscere che la sfida della ricostruzione trova tutti impreparati. In primo luogo, le rappresentanze istituzionali del lavoro. La sinistra politica ha fatto la fine del soldato di cui si sono perdute le tracce: c’è chi dice che sia morto da eroe e c’è chi dice che abbia disertato. Al tempo stesso, i sindacati si rinchiudono all’interno di un orizzonte di senso aziendal-corporativo e riscoprono, magari coi brividi del neofita, la convenienza di forme di partecipazione subalterna che un recentissimo accordo tra la Confindustria e le maggiori confederazioni sindacali considera l’espressione di una “cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro” (sic). E i giuristi?

Beh, i giuristi del lavoro non sono meno disorientati. Il che non meraviglia: avevano già dimostrato di essere privi della cultura dell’emergenza sismica che suggerisce come comportarsi quando la scossa tellurica arriva; figurarsi adesso che bisogna ricostruire! 

Fatto sta che molti di loro accarezzano l’idea che si possa ricostruire il diritto del lavoro dov’era e com’era. Ma quella di de-contestualizzare la forma novecentesca del diritto del lavoro per poterlo riprodurre, eguale nel diseguale, è un’idea meta-storica.

Il suo “dove” non può più essere quello dell’epoca in cui traghettò il popolo degli uomini col colletto blu e le mani callose dalla condizione di sudditi a quella di cittadini. Non può esserlo perché la globalizzazione dell’economia ha de-territorializzato il sistema delle sue fonti di produzione, cancellando letteralmente i confini degli Stati-nazione ciascuno dei quali è destinato a cedere quote crescenti di sovranità democratica alla business community dei nostri giorni, che è l’erede della societas mercatoria  medievale.

Né più realistica è la proposta di ricostruire il diritto del lavoro com’era.

Due sono le componenti fondamentali del diritto del lavoro del Novecento. La prima spiega che quest’ultimo non si sarebbe formato con le caratteristiche che abbiamo conosciuto (anzitutto, uniformità e inderogabilità) se il modo di produrre nella fabbrica fordista non si fosse imposto anche come un modo di pensare, uno stile di vita, un modello di organizzazione della società nel suo complesso. La seconda è che il diritto del lavoro non avrebbe assunto la forma vincente che poté esibire di se medesimo durante “il lungo momento socialdemocratico dell’Europa del secondo dopoguerra”, se la Russia sovietica non avesse intimorito l’Occidente capitalistico, orientandolo ad essere tollerante nei confronti del riformismo delle forze politiche e sociali che sponsorizzavano un diritto a misura d’uomo.

Pertanto, sia il passaggio alla società post-industriale che l’implosione dell’Urss hanno spinto moltitudini di comuni mortali che, per guadagnarsi da vivere, devono lavorare all’altrui servizio ad incamminarsi dentro un gigantesco processo di mutazione antropologico-culturale il cui esito conclusivo più evidente è la riduzione della distinzione tra destra e sinistra a categorie da codice della strada.

A tutto ciò, poi, si deve sommare il fatto che nemmeno il capitalismo è quello dell’età dell’industrializzazione. Si è finanziarizzato e, nel passare dall’economia di scala all’economia di scopo in un mercato globalizzato, ha cambiato lo stesso lavoro e la concezione che se ne ha. Ormai, perduti il profilo identitario e l’unità spazio-temporale che aveva in passato, neanch’esso è quello d’una volta. Al lavoro culturalmente e politicamente egemone della società industriale è subentrata la galassia dei petits boulots. Minuscoli. Eterogenei. Precari. Come dire: la strategia ispirata al principio di ricostruire il diritto del lavoro com’era dà per scontato ciò che non lo è affatto. Presuppone che tutti i discorsi (quello giuridico incluso) presto o tardi ripartiranno da dove si sono interrotti, come se il virtuoso rapporto d’interazione tra economia e democrazia praticato nei “trenta gloriosi anni” dell’Europa del secolo XX fosse caduto in uno stato di latenza provvisoria, a stregua di un fiume carsico.

Presuppone che, col cessare dello sciopero degli investimenti senza precedenti che ha indebolito il sistema produttivo, all’economia reale sarà restituita la centralità che aveva. Presuppone che il volume di produzione aumenterà creando nuova occupazione, mentre nel medio-lungo periodo la prospettiva è, se non proprio la decrescita, la crescita-zero e comunque l’innovazione tecnologica divorerà posti di lavoro creandone di nuovi in misura minore. Presuppone che il lavoro occasionale, usa-e-getta, a chiamata sia un fenomeno transitorio e l’espansione dell’Uber economy o dell’economia voucherizzata possa essere arrestata con divieti legali, per importanti che possano apparire.

Nessuno però riuscirà mai a fare del peggioramento generalizzato degli standard protettivi spettanti al cittadino in quanto lavoratore un pretesto per revocare il passaporto che consentì di accedere allo status di cittadinanza di cui la costituzione sarebbe stata artefice ed è garante. Piuttosto, si diffonderà la percezione – che infatti affiora già nelle varie e ancora confuse proposte di un reddito di cittadinanza – della necessità di ricalibrare il centro gravitazionale della figura del cittadino-lavoratore spostando l’accento dal secondo sul primo: ossia, dal debitore di lavoro sul cittadino in quanto tale. Nel linguaggio degli ingegneri-architetti che hanno un po’ di familiarità con la cultura dell’emergenza sismica, si potrebbe parlare di ri-localizzazione del diritto del lavoro.

La cosa si spiega. Se il lavoro industriale ha raggiunto l’apogeo della sua emancipazione allorché le leggi fondative delle democrazie contemporanee ne hanno fatto la fonte di legittimazione della cittadinanza, nella società dei lavori i diritti di cittadinanza appartengono anche a chi cerca lavoro e, pur avendone magari un diritto costituzionalmente riconosciuto, non lo trova, a chi lo perde magari ingiustamente e a chi, più per necessità che per scelta, ne fa tanti e tutti diversi. Come dire: non tutto è reversibile e sarebbe giusto riconoscere che il punto di non ritorno lo stabilì proprio il diritto del lavoro del Novecento, proponendosi come diritto a misura d’uomo.

Stando così le cose, l’alternativa che angoscia il pensiero giuridico-politico si profila con sufficiente chiarezza. O si accontenta di razionalizzare la rinascita del diritto che dal lavoro prende il nome come diritto di una transazione economica od anche come diritto del mercato del lavoro tout court, punto e basta; nel qual caso si limiterà ad elaborare schemi cognitivi sui quali l’intervallo di tempo che separa l’inizio, quando c’era soltanto il diritto del contratto di lavoro, dalla sua fine come diritto del lavoro è ininfluente.

Oppure, smentendo l’assioma che la fine si ricongiunge sempre all’inizio e il principio segna la strada futura, ritiene che il formidabile cortocircuito determinato dall’incontro del diritto del contratto di lavoro con le costituzioni post-liberali e, segnatamente, con l’autonomia collettiva in una cornice di libertà sindacale garantita continuerà a produrre effetti per vie e con modalità consone alle radicali trasformazioni subite dalla società e tuttavia capaci di contrastare – nei limiti del possibile – l’egemonia culturale dominante. In tal caso, però, è indispensabile che il pensiero giuridico-politico si munisca fin d’ora delle antenne che gli permettano di elaborare la strategia necessaria per respingere le minacce alla democrazia cui ha diritto il lavoratore in quanto cittadino e assicurarne la vitalità che forse non ha mai avuto. 

Umberto Romagnoli

Umberto Romagnoli, già professore di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna. Membro dell'Editorial Board di Insight.