Diritto del lavoro - viaggio all’indietro

Sottotitolo: 
Una riflessione ricordando Massimo D’Antona. Ciò che manca è prima di tutto il lavoro ed è per questo che si afferma una linea per cui lo scandalo del non-lavoro rende attraente anche il lavoro più scandalosamente sfruttato.

L’opera omnia di Massimo D’Antona si compone di una monografia (1979) ed una vastissima saggistica. Compresi quelli cosiddetti minori, gli scritti sono alcune centinaia: il primo è pubblicato nel 1972, l’ultimo pochi mesi dopo la scomparsa dell’autore. Nel 1999. Nel 2000, l’intelligente riordino sistematico che ne hanno effettuato Bruno Caruso e Silvana Sciarra ha consigliato di riprodurli in sette volumi, ciascuno dei quali consta mediamente di circa 400 pagine.

Nell’ora delle celebrazioni del ventennale della morte di questo giurista-scrittore, mi ha assalito un dubbio angoscioso:non si scrive così tanto in così poco tempo se non si ha il presentimento che il desino impedirà di produrre tutto quello che è consentito ad una maturità di pensiero raggiunta più in fretta del solito. Naturalmente, si può non condividere un dubbio del genere. In ogni caso, è sicuro che, scomparso prestissimo, Massimo ci ha dato moltissimo.

Un giurista sensibile, colto e raffinato come lui non poteva non percepire l’obbligo di misurarsi con la questione del metodo che, con la consueta eleganza espressiva, a suo avviso consisterebbe in un’anomalia post-positivista. Una questione che si profila nel momento stesso in cui l’incontro del lavoro col diritto cambia segno nella misura in cui la dimensione produttivistica e di mercato annulla la concezione secondo la quale – come scrive Karl Polanyi – “il lavoro era soltanto un altro nome per designare un’attività umana che si accompagna alla vita stessa, che non è prodotta per essere venduta”.

Nell’età pre-industriale, il lavoro non s’incontrava col diritto se non confondendosi con la povertà laboriosa, essendone gratificato da un’attenzione caritatevole. Con l’avvento del capitalismo industriale il lavoro entra in contatto col diritto in ragione della sua attitudine ad essere mercificato. Infatti, finché la fonte regolativa del rapporto di lavoro è stata l’autonomia negoziale privato-individuale, si era ancora nella preistoria. Per uscirne del tutto non bastò nemmeno il dispiegarsi dell’autonomia negoziale privato-collettiva.

Dovendosi piegare all’esigenza, tipica del modello di organizzazione produttiva dominante, di pianificare l’impiego di una forza lavoro regolare, disciplinata, rigidamente organizzata all’interno di macro-strutture gerarchizzate, anche l’autonomia negoziale privato-collettiva è largamente influenzata da una cultura che attribuisce all’economia un ruolo di comando. Pertanto, il lavoro vedrà la faccia positiva del diritto soltanto con l’avvento delle Costituzioni contemporanee dell’Europa occidentale che segnano l’inizio dell’età della de-mercificazione, perché sono animate dalla piena consapevolezza che l’impatto delle regole del lavoro sulla vita delle persone eccede il quadro delle relazioni che nascono da un contratto.

Per questo, il passato racconta che il lavoro non bussò alla porta della storia giuridica soltanto per essere rinchiuso dentro il recinto del diritto dei contratti tra privati e farsi avvolgere nel cellophane delle sue categorie logico-concettuali. Infatti,il diritto del lavoro non avrebbe potuto proporsi come uno dei pochi indubbi esempi del progresso della cultura giuridica del ‘900, senza le leggi, le sentenze e i contratti collettivi che hanno dato un principio di attuazione ai progetti costituzionali di una società meno diseguale e più giusta.

Come dire: con l’industrializzazione le cose si sono messe in modo che il diritto che dal lavoro prende il nome non possa più restare la provincia minore dell’impero del diritto privato codificato e difatti, ribellandosi ai paradigmi disciplinari che ne facevano una pertinenza del diritto civile, si staccherà dal territorio originario per situarsi in un luogo senza identità. Un’identità che non era predefinita né forse si smetterà mai di definire, perché il diritto del lavoro è un non-luogo cui non è bastato un secolo di storia per trovare la collocazione più appropriata nello statuto epistemico delle scienze sociali. Per ottenerla, bisogna smuovere i sedimenti di acque profonde. Il che può far male.

Provoca infatti un certo disagio che la dislocazione scientifico-culturale del diritto del lavoro dipenda fondamentalmente dalla vischiosità di un’organizzazione accademica del sapere che, innalzando steccati dove si dovrebbero scavare canali di collegamento, attribuisce primati a monoculture autoreferenziali. Del pari, crea un certo disagio la circostanza che soltanto il fascismo giuridico abbia tentato di modificare gli scenari. Senza riuscirci, e anzi peggiorando la situazione.

Ciò non toglie, però, che abbia incoraggiato il diritto del lavoro a scavalcare la collinetta che precludeva di vedere cosa ci fosse oltre la soglia di un contratto che comporta la cessione di un tempo di vita, giungendo ad un passo dal premiare la sua propensione ad intercettare l’evoluzione del costituzionalismo moderno, interagire con essa ed esercitare una pressione determinante in direzione della rifondazione dello Stato nell’Occidente capitalistico. Infatti, non appena intravide tutte le potenzialità di questa direttiva di sviluppo, si arrestò e, come dimostra il mortificante stop and go di una vicenda para-costituzionale come quella della Carta del lavoro, indietreggiò spaventato. Non a caso, per compierlo si è dovuto attendere la fine della guerra, la sconfitta del nazi-fascismo, l’insediamento della Costituente repubblicana.

Adesso, il lavoro non è di fronte al ritrarsi del diritto. La deregolazione di cui è attualmente oggetto non significa una minore quantità di regole giuridiche: “significa”, ha scritto Stefano Rodotà, “meno regole di provenienza pubblica”. Significa più libertà di auto-determinazione a livello individuale e meno controllo della legalità da parte dei poteri dello Stato, incluso quello giurisdizionale. Pertanto, il lavoro ritorna alle origini. Come se il suo codice genetico rifiutasse l’innesto del diritto.

Se uno dei nostri antenati potesse tornare qui, scapperebbe via subito. Vedrebbe che in giro c’è ancora tanta povertà, di cui noterebbe che è più sfiduciata che laboriosa, soprattutto nelle fasce d‘età giovanile, perché ciò che manca è prima di tutto il lavoro ed è per questo che si afferma una linea di politica del diritto per cui lo scandalo del non-lavoro rende attraente anche il lavoro più scandalosamente sfruttato. In effetti, proprio nell’area geo-politica d’elezione, cioè in Europa, il diritto del lavoro è diventato lo specchio di società in cui il lavoro non si presta più a sostenere i progetti esistenziali dei comuni mortali e dunque è uno dei segni meno controvertibili della crisi delle democrazie di massa del Vecchio Continente.

Né l’improbabile zombie sarebbe invogliato a trattenersi quaggiù per capire di più e meglio quel che vi sta accadendo. Scapperebbe via in fretta. E non solo perché il diritto del lavoro non parla più la sua lingua, ha smesso di essere un diritto nazional-popolare, è un diritto senza il “dove”, de-territorializzato. Ma anche perché, la cosa decisiva l’ha capita subito. Ha compreso che, la sotto-protezione dei suoi nipotini è causata dalla diminuita fisicità dei legami col territorio che obbligava il capitale a gestire i processi economici all’interno dei confini dello Stato-nazione.

In passato, infatti, non disponendo dell’ampia mobilità che gli concede la globalizzazione dei mercati, il capitale non poteva che patteggiare le condizioni d’uso del lavoro. Come dire che il lavoro si trovava in una condizione di vantaggio, anche se non poteva riconoscerla come tale né a fortiori sospettare che si trattasse di un privilegio: era subalterno al capitale, ma al tempo stesso anche il capitale dipendeva in qualche modo da lui. Senza questa reciproca dipendenza, che esercitava una forma di coazione indiretta su entrambi a negoziare e siglare accordi, la matrice del diritto del lavoro non avrebbe il carattere compromissorio che invece possiede. Ce l’ha tuttora e cerca di conservarlo.

Adesso, però, il confronto è truccato. Le cronache informano che nelle aree del sotto-sviluppo il lavoro costa meno, ha meno diritti e crea meno problemi. Ed è là che si dirigono gli investitori. Vero è che anche in quei luoghi si fanno e si faranno scioperi, si firmano e si firmeranno accordi, si chiedono e si otterranno diritti sia individuali che collettivi. Nel frattempo, però, per effetto della pressione ricattatoria delle multinazionali e delle imprese globalizzate nei paesi di capitalismo maturo o si accetta la logica del mercato o non ci saranno nuovi investimenti né occasioni di lavoro.

Come è naturale, un’alternativa così secca e brutale è priva di testuali riscontri nei documenti giuridici elaborati negli organismi comunitari. Ciononostante, sta influenzando gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia e fa sentire la sua presenza nella revisione dei diritti nazionali del lavoro nei paesi europei. Essa è riconducibile ad una specie di darwinismo normativo che premia il sistema giuridico più competitivo. Infatti, come all’interno dei singoli Stati membri dell’UE gli imprenditori hanno la libertà di scegliere nel mazzo dei tipi contrattuali in cui è deducibile una prestazione lavorativa quello più redditizio, così a livello globale le imprese globalizzate possono scegliere le regole nazionali più permissive.

Certo, la revisione dei diritti nazionali del lavoro procede adagio, a strappi, in maniera intermittente. Ovvero, con la cautela necessaria per soddisfare non solo l’esigenza del “politicamente corretto”, ma anche la richiesta del tempo dell’adattamento che i comuni mortali non smettono di rivolgere ai detentori del potere di decidere la loro sorte. E’ anche il tempo delle bugie. Eccone un esempio probante e recente.

Per superare le resistenze al massacro dell’art. 18 che aveva in agenda, il governo Monti firmò una cambiale che sapeva di non poter onorare. La sua riforma esordisce qualificando espressamente come “dominante” il contratto istitutivo di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Dunque, la legge si apre con un fraseggio che enfatizza in netta contro-tendenza il ruolo di un contratto che, viceversa, ha perduto l’originaria centralità. Bisognerebbe domandarsi perché, dal momento che il modello prevalente dell’organizzazione produttiva nel post-fordismo finirà per imporre il “numero chiuso” dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

La verità è che, come durante l’interminabile periodo della proto-industria, anche adesso ci sono masse di uomini e donne che non sopporterebbero di sentirsi dire che si è voltato pagina. Preferiscono sentirsi dire che è la crisi a chiedere la flessibilità: non la fine del lavoro massificato, standardizzato, uniformato. Qui ed ora, insomma, esistono milioni di dipendenti over 40-45 anni, cioè il grosso della popolazione attiva, che l’attaccamento alla routine lavorativa – per logorante che possa essere – ha reso ostili a pratiche di flessibilità. Difatti, ne subiscono la minaccia come un dramma esistenziale. Per questo, era importante che i riformatori si affrettassero a dirsi impegnati a combattere la flessibilità “cattiva”. Serviva per far capire che c’è una flessibilità “buona” da incoraggiare. Ed aveva al tempo stesso un’importanza addirittura strategico che, intanto, la legge di riforma riducesse drasticamente la tutela contro il licenziamento ingiustificato.

Serviva per rendere socialmente meno desiderabile “la monotonia del posto fisso”, come diceva il Presidente del consiglio dell’epoca il quale, essendo un anziano professore di ruolo nonché senatore a vita, ne aveva maturato una vasta esperienza in materia. Ecco allora come si spiega l’incipit del documento legislativo del 2012. E’ un sedativo somministrato dalla farmacia di Stato per rassicurare. Tranquillizzare. Far sognare che la flessibilità buona o è quella degli altri o è propaganda.

Al tempo stesso, però, dà la misura del tratto di cammino che rimane da percorrere per “periferizzare acca 24” (come direbbe un divertente personaggio di Maurizio Crozza) nell’immaginario dei comuni mortali il contratto che nel ‘900 funzionava da stella polare della tipologia dei contratti avente per oggetto un facere. La transizione insomma non è finita e, poiché gli effetti del passaggio dall’economia di scala all’economia di scopo hanno cominciato a mordere, i governanti devono sforzarsi di contenere il panico delle aspettative calanti che afferra la gente quando sospetta che il futuro sarà peggiore del presente.

Compito difficile, perché lo Stato è troppo indebitato e culturalmente arretrato per attivare nell’immediato gli ammortizzatori sociali che sarebbero necessari per accompagnare il processo di cambiamento. Per questo, i governanti si sono esibiti in una narrazione mistificante della realtà. Non è che un artificio verbale, un espediente. Ma anch’esso a qualcosa serviva. E’ servito per comprare tempo. Infatti, un governo di poco successivo trasmetterà il messaggio: la flessibilità non è né buona né cattiva. E’ la flessibilità, bellezza.

Umberto Romagnoli

Umberto Romagnoli, già professore di Diritto del Lavoro presso l'Università di Bologna. Membro dell'Editorial Board di Insight.

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