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I licenziamenti e il controllo giudiziario. La soluzione non è «pessima» (Marcegaglia), ma non è neanche una «svolta storica» (Monti).
Il ripristino della situazione anteriore all'illecito - la reintegrazione in forma specifica, dicono i giuristi - è la sanzione primaria prevista dal codice civile in presenza di un atto illecito; mentre il risarcimento del danno per equivalente è una sanzione di ripiego. A questo principio si richiama lo Statuto dei lavoratori sia là dove autorizza il giudice che accerti l'antisindacalità di un comportamento imprenditoriale ad ordinarne la cessazione immediata, in una con la rimozione degli effetti dannosi nel frattempo prodotti, sia là dove lo autorizza ad annullare un licenziamento illegittimo ed a comandare di rimuoverne tutti gli effetti, a cominciare dal reinserimento in servizio del lavoratore
D'ora in poi, l'aderenza alle regole generali non sarà più completa. Se andrà in porto l'ultima versione della riforma dell'art. 18, d'ora in poi non tutti i licenziamenti disciplinari saranno sanzionabili con la reintegra - operante soltanto nei casi analiticamente individuati dal legislatore - e tutti i licenziamenti economici saranno soltanto indennizzabili, tranne nel caso in cui il giudice accerti la «manifesta insussistenza» del motivo. Perciò, si potrebbe anche dire: per quasi tutti i licenziamenti disciplinari bocciati dal giudice scatterà la reintegra, mentre per quasi tutti i licenziamenti economici che non abbiano superato il test scatterà soltanto la sanzione risarcitoria.
Dico subito che la soluzione non è «pessima» (Marcegaglia), ma non è neanche una «svolta storica» (Monti). È un compromesso. Avrebbe potuto essere meno contorto e più lineare, questo sì; ma bisogna riconoscere che la matrice compromissoria è insopprimibile. Lo esige la ratio dei criteri di bilanciamento praticabili tra gli interessi in gioco: quello dell'imprenditore ad essere padrone in casa propria e quello del suo dipendente a non esserne cacciato senza un giustificato motivo.
È ovvio che il bilanciamento, di cui la più alta espressione è proprio la nostra costituzione, risente dello stato dei rapporti di forza tra i portatori degli interessi in contrasto. Pertanto, se è comprensibile che il compromesso sia stato assai favorevole al lavoro nel 1970, è del pari comprensibile che il compromesso odierno lo sia assai di meno. Ciononostante, visto come si erano messe le cose, è un successo personale di Pierluigi Bersani (un successo che s'ingrandisce se si tiene conto che il leader del Pd è riuscito a portarsi dietro il suo partito ed evitarne divisioni interne).
Anche Gino Giugni, che al giornalista che nel 1994 gli chiedeva «è ancora attuale lo Statuto?» (del quale è comunemente considerato il padre) rispondeva: «In questo avvio di seconda Repubblica sono più che mai convinto della validità dello Statuto». Anche lui - dicevo - presumibilmente approverebbe la riformulazione dell'art. 18 concordata dai vertici politici. Tutto ciò, peraltro, non significa che il successo di Bersani non possa appassire rapidamente. Anzi, la direzione del compromesso sembra destinata a rovesciarsi più in fretta di quanto non si pensi. Infatti, la legge in itinere sposta visibilmente il baricentro della tutela legale contro il licenziamento ingiustificato, incoraggiando la composizione stragiudiziale delle controversie.
Anzitutto, perché la monetizzazione del danno in una vasta casistica di licenziamenti illegittimi diventa la regola. Come nelle imprese sotto i 16 dipendenti. Dove la legge, vigente dal 1966, esclude la reintegra e, dal momento che concede soltanto un risarcimento forfettario, in omaggio al vecchio adagio popolare "pochi, maledetti, ma subito" domina la tendenza a risolvere le liti lontano dal giudice. Tendenza assecondata dalla medesima legge del 1966 prevedendo che il licenziato ha facoltà di proporre un tentativo di conciliazione in una sede para-sindacale. Adesso, gli autori della riforma dell'art. 18 sono intenzionati a valorizzare al massimo il previo tentativo di conciliazione in una sede para-sindacale: lo vogliono obbligatorio e ad istanza del licenziante.
Pertanto, il pragmatismo di oggi potrebbe domani regalare proprio alla signora Emma Marcegaglia la relativa certezza che la soluzione adottata non è poi tanto distante dall'obiettivo di partenza: quello di sottrarre il licenziamento individuale al controllo giudiziario.